PROCEDURA AD INVITI
Scelta del Contraente:
Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando
Struttura Appaltante: Ufficio Legale
Cig: B583352D0C
Cup: H81G24000330002
Stato: In corso di valutazione
Oggetto: CCS Interramento Andria
Descrizione: Procedura negoziata senza pubblicazione di bando ex art. 158 comma 2 lett. a) D.Lgs. 36/2023 per l’affidamento del contratto avente ad oggetto la redazione della progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di attrezzaggio con impianti di segnalamento e sicurezza, telecomunicazioni, informazioni al pubblico, diffusione sonora, condizionamento, antincendio e telesorveglianza della fase 1 del PPM (Posto periferico multistazione) di Andria estesa (Andria Sud – Andria Nord) e revamping del sistema STI (Sistema Telefonia Integrato) della linea ferroviaria Bari-Barletta
Importo di gara: € 4.063.573,19
di cui:
- Importo soggetto a ribasso: € 3.965.043,42
- Importo non soggetto a ribasso: € 98.529,77
Scelta del Contraente: Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando
Tipo di appalto: Lavori
Criterio di aggiudicazione: Offerta Economica Più Vantaggiosa
Modalità di partecipazione: Telematica
R.U.P.: Ing. Pio Fabietti
Data di pubblicazione: 05/02/2025
Data scadenza presentazione chiarimenti:
08/03/2025 13:00 - Europe/Rome
Data di scadenza ricezione offerte:
14/03/2025 13:00 - Europe/Rome
Caricamento busta amministrativa, tecnica ed economica
-
Da:
dalla data di pubblicazione della gara
-
A:
14/03/2025 13:00 - Europe/Rome
Data prima seduta pubblica amministrativa
14/03/2025 14:37 - Europe/Rome
Riepilogo documentazione
Determina a contrarre - CCS_Decisione a contrarre-signed.pdf
DGUE - CCS_Interramento_DGUE.xml
Chiarimenti
Si riscontra la richiesta in tal senso di cui alla Vostra istanza caricata sulla piattaforma TRASPARE in data 11/02/2025, per comunicare che il termine per la presentazione dell’offerta tecnico-economica è prorogato al 14/03/2025.
Si precisa che la proroga di cui innanzi è stata concessa in ragione delle norme regolanti il finanziamento assentito all’intervento in oggetto, le quali impongono che l’obbligazione giuridicamente vincolante sia assunta entro il 02/04/2025.
Inoltre si riscontra anche il quesito n. 1 formulato con l’istanza sopra richiamata per rappresentare allo stato non è dato comprendere su quali elementi vi sarebbe l’asserito scostamento dei dati economici di cui al PFTE posto a base della presente procedura e le valutazioni di codesta Società.
Pertanto si invita l'Istante a produrre elementi e documenti utili per approfondire la tematica di cui sopra.
Infine, ad integrazione della lettera di invito, l'Istante unitamente alla documentazione richiesta dalla medesima lettera dovrà produrre anche una dichiarazione recante il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell’art. 24 del Codice, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 s.m.i., ai fini della verifica da parte di questa Stazione Appaltante del possesso dei requisiti di cui all’art. 99 del Codice nonché per le altre finalità previste dal Codice, ai sensi dell’art. 35 comma 5-bis del Codice medesimo.
Distinti saluti
Si riscontrano i quesiti presentati da codesta Società in data 26/02/2025 per precisare quanto segue.
Quesiti n. 2 e 6
L’art. 141 comma 3 lett. i) del D.Lgs. 36/2023, così come recentemente modificato dall’art. 47 comma 1, lett. a) n. 2, del D.Lgs. 209/2024, estende anche ai settori speciali l’obbligo di applicazione dell’art. 117 del sopra citato D.Lgs. 36/2023.
Il tenore letterale dell’art. 117 del D.Lgs. 36/2023 non consente di sostituire con una polizza di gruppo la polizza CAR richiesta dall’art. 14.1 dello schema di contratto: pertanto la risposta ai quesiti n. 2 e n. 6 non può che essere negativa.
Quesito n. 3
Si concorda per la soppressione della lett. a) del comma 3 dell’art. 14.1 dello schema di contratto, in quanto non conforme allo schema tipo di polizza CAR di cui al D.M. 193/2022.
Le clausole di cui alle lett. b) e c) del comma 3 dell’art. 14.1 dello schema di contratto, invece, devono intendersi riferite tanto alla Sezione A quanto alla Sezione B (cd. “RCT”), così come previsto dallo schema tipo di polizza CAR di cui al D.M. 193/2022.
Le clausole di cui alle lett. d), e) ed f) del comma 3 dell’art. 14.1 dello schema di contratto, inoltre, devono intendersi riferite alla sola Sezione RCT, così come previsto schema tipo di polizza CAR di cui al D.M. 193/2022.
La clausola di cui alla lett. g) del comma 3 dell’art. 14.1 dello schema di contratto, infine, deve intendersi confermata nella attuale formulazione.
Quesito n. 4
Per le motivazioni esposte nella risposta al quesito n. 2 non può essere consentito di produrre la polizza di gruppo in luogo di quella richiesta dall’art. 14.2 dello schema di contratto.
Quesito n. 5
Per le motivazioni esposte nella risposta al quesito n. 2 non può essere consentito di produrre la polizza di gruppo in luogo di quella richiesta dall’art. 14.3 dello schema di contratto
Quesito n. 7
Atteso quanto previsto dall’art. 125 comma 1, 2° periodo, del D.Lgs. 36/2023, applicabile ai settori speciali ai sensi dell’art. 141 comma 3 lett. i) del D.Lgs. 36/2023, così come recentemente modificato dall’art. 47 comma 1, lett. a) n. 2, del D.Lgs. 209/2024, attesa la particolare natura dei lavori oggetto di affidamento, si concorda per la determinazione dell’anticipazione nella misura del 30%. Pertanto l’art. 9 dello schema di contratto deve intendersi modificato in tal senso.
Quesito n. 8
Il richiesto PFTE è stato caricato sulla piattaforma TRASPARE.
Quesito n. 9
Il compenso dei corsi previsti dall’art. 29 dello schema di contratto deve intendersi ricompreso nel prezzo a corpo.
Quesito n. 10
Il contratto oggetto della presente procedura di affidamento recherà le modifiche così come accolte con le risposte di cui innanzi.
Distinti saluti